Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione apartitica e aconfessionale denominata "JYOTHI NILAYA (CASA DI LUCE) - ONLUS", senza fini di lucro ed avente come unico scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali di seguito elencate nel settore della beneficenza.

Essa ha l'obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Art. 2 - SEDE

Essa ha sede in Sarezzo (BS) Via Puccini n. 25/a.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere iniziative rivolte a contribuire al miglioramento sociale ed economico dell'India ed in particolare delle Missioni "Jyothi Nilaya" e a favorire nel nostro paese la più ampia conoscenza delle problematiche circa la cooperazione ed il sottosviluppo; promuovere inoltre le adozioni e/o sostegno a distanza di bambini, di famiglie indiane o di gruppi in difficoltà, segnalati all'Associazione dagli organi religiosi che operano in loco.

Il conseguimento degli scopi associativi sarà perseguito con il sostegno e la promozione di attività missionarie, tramite l'invio di aiuti materiali di ogni genere come denaro, indumenti, farmaci, generi vari, attrezzature sanitarie, a beneficio di soggetti che si trovano in stato di difficoltà o di svantaggio in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari, materiali, di indigenza o di malattia.

Inoltre l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- attività culturali: creazione di luoghi educativi, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, mostre, seminari;

- attività ricreative: teatro e intrattenimenti musicali, sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni;

- attività associative, promozionali: incontri, viaggi, manifestazioni o raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione;

-cessione di beni prodotti dagli assistiti e dagli associati curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, ai fini di sovvenzione, realizzata in funzione del fine istituzionale dell'Associazione;

- assistenza sociale e socio-sanitaria con l'impiego di personale sanitario qualificato volontario.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, fondi di cui l'Associazione può disporre per provvedere economicamente alle richieste delle Missioni, è costituito dalla quota dei soci, dalle contribuzioni e dai beni che verranno versati a qualsiasi titolo da parte dei soci, di terzi od enti, anche internazionali.

Art. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione, nonchè membri del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano e contribuiscono alla vita dell'Associazione quali interessati agli scopi della stessa; agli stessi, compete il pagamento delle quote sociali nei termini proposti annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci.

Sono soci sostenitori i cittadini che prestano la loro opera all'attuazione degli scopi dell'Associazione per spirito di solidarietà; agli stessi compete il pagamento delle quote sociali nei termini proposti annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

I soci hanno l'obbligo di accettare lo statuto vigente all'atto dell'ammissione e di versare annualmente la quota sociale, il cui ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo, entro l'ultimo mese dell'anno solare (Dicembre).

Ciascun socio ha diritto di recesso, da esercitarsi con lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio Direttivo nei tempi sopra indicati.

Il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale o che abbia tenuto un comportamento avverso ai fini dell'associazione ovvero che abbia compiuto gravi lesioni tale da essere di nocumento e pregiudizio per l'associazione, potrà essere escluso dalla stessa con provvedimento del Consiglio Direttivo preso con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Art.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Consiglio Direttivo;

- Assemblea dei soci.

 

Art.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea dei soci, e costituito da cinque membri eletti tra i soci stessi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

Nel primo mandato, transitoriamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito dai soci fondatori.

All'interno del Consiglio devono essere attribuite le cariche del:

- Presidente,

il quale ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; è eletto dal Consiglio nell'ambito dei suoi membri.

- Vice Presidente,

il quale affianca il Presidente; è eletto dal Consiglio nell'ambito dei suoi membri.

In caso di dimissioni od impedimento grave, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente sino a quando sarà cessato l'impedimento o sarà eletto un nuovo Presidente; in tal caso il nuovo eletto resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

- Segretario,

il quale ha l'obbligo di svolgere le mansioni di segretario; è eletto dal Consiglio nell'ambito dei suoi membri.

- Tesoriere,

il quale è tenuto a gestire la contabilità ed i fondi dell'Associazione; è eletto dal Consiglio nell'ambito dei suoi membri.

Non sono previsti compensi per coloro che ricoprono cariche sociali, se non a titolo di rimborso delle spese.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolari, quando vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale nell'apposito registro dei verbali e verrà sottoscritto dal Presidente, Vice Presidente e Segretario. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, o su richiesta dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri decisionali per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo procede alla compilazione del regolamento per il buon funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere, a norma di legge e del presente Statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

Le assemblee potranno svolgersi nella sede sociale o in altro luogo che verrà indicato nell'avviso di convocazione purchè nel territorio dello Stato Italiano.

L'Assemblea ordinaria dei soci verrà convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata per deliberare modifiche allo statuto sociale.

Le assemblee degli associati saranno, altresì, convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto e con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le Assemblee dei soci saranno convocate dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento, a mezzo avviso scritto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci non possono farsi rappresentare da altri soci tramite delega scritta e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le Assemblee sono aperte anche ai soci sostenitori ma questi non hanno diritto al voto.

Ciascun socio fondatore e ordinario, maggiore di età, avrà diritto di voto, in particolare, nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il Presidente provvisorio, e se ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente di constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo l'orario fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

 

Art. 12 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Gli eventuali utili, riserve, avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità.

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o il fondo comune, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 13 - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- per le altre cause di cui all'art. 27 del codice civile.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti ed organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento; e più precisamente sarà devoluto alle Missioni "Jiothi Nilaya" in India, avente fini di pubblica utilità.

 

Art. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede l'associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'associazione.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

 

Art. 15 - RINVIO

Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia.

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